Imposta di soggiorno - Comune di Cesenatico (FC)

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Imposta di soggiorno
Cos'è l' imposta di soggiorno

L'Imposta di Soggiorno è il tributo locale dovuto, per un massimo di 7 pernottamenti consecutivi, dai soggetti non residenti che pernottano in una struttura ricettiva del Comune di Cesenatico, i cui proventi sono destinati a finanziare interventi in ambito turistico.

Il gestore della struttura ricettiva, secondo quanto previsto dal comma 3 dell'art. 180 del D.L. 19 maggio 2020 n. 34 (cd. D.L. Rilancio), convertito con modificazioni nella Legge 17 luglio 2020 n. 77, è RESPONSABILE DEL PAGAMENTO dell’Imposta di Soggiorno, con diritto di rivalsa nei confronti dei soggetti passivi del tributo, ovvero gli ospiti della struttura.

Ciò significa che, qualora l'ospite si rifiuti di versare l'Imposta di Soggiorno, sarà il gestore, in qualità di obbligato con diritto di rivalsa, a dover comunque versare il tributo all'Ente.

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 53 del 27/07/2017 e ss.mm.ii. il Comune di Cesenatico ha istituito l’imposta di soggiorno e approvato il relativo Regolamento Comunale.

Per l'anno 2024 sono confermate le tariffe già deliberate per gli anni precedenti (tabella A).

Il periodo di applicazione dell’Imposta di Soggiorno, anche per l'anno 2024, sarà quello compreso tra il 1° Maggio e il 30 Settembre.

L’ufficio Tributi ha realizzato una “Guida all’imposta di soggiorno”, contenente informazioni in ordine all’applicazione del tributo, le tariffe in vigore e le principali domande e risposte in materia (FAQ); il documento può essere salvato e stampato per una consultazione più comoda.

Chi non deve pagare
  1. minori fino al compimento del quattordicesimo anno di età;
  2. soggetti che assistono i degenti ricoverati presso strutture sanitarie site nel territorio comunale, in ragione di un accompagnatore per paziente;
  3. personale appartenente alle forze o corpi armati statali, provinciali o locali nonché al corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile (anche volontari), che soggiornano per comprovate esigenze di servizio;
  4. autisti di pullman e accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggi e turismo. L’esenzione si applica per ogni autista di pullman e per un accompagnatore turistico ogni venticinque partecipanti;
  5. personale dipendente del gestore della struttura ricettiva che ivi svolge attività lavorativa, regolarmente inquadrato ai fini previdenziali e fiscali nonché gli studenti che svolgono stage/tirocini presso la struttura ricettiva;
  6. soggetti con invalidità non inferiore all’80%;
  7. eventuali accompagnatori dei soggetti con invalidità non inferiore all’80% ai quali viene anche corrisposto l’assegno di accompagnamento dell’INPS o dall’INAIL, in ragione di un accompagnatore per soggetto;
  8. viaggi di gruppi di pensionati organizzati o finanziati da enti pubblici locali (cosiddetto turismo sociale) di età non inferiore a 65 anni, che soggiornano in strutture alberghiere di 1, 2 e 3 stelle. L’esenzione non si applica nei mesi di Luglio ed Agosto;
  9. pernottamenti con spese a carico del Comune di Cesenatico;
  10. cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale, arrivati a seguito di flussi non programmati e rientranti in piani straordinari nazionali di accoglienza.
  11. soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche per fronteggiare situazioni di carattere sociale nonché di emergenza, conseguenti a eventi calamitosi o di natura straordinaria e per finalità di soccorso umanitario.

Nei casi di cui ai punti 2, 3, 4, 5 i gestori possono farsi compilare dall’ospite un’autocertificazione (ai sensi del D.P.R. n. 445/2000), in forma libera o mediante modello predisposto dal Comune di Cesenatico e, per gli studenti che svolgono stage/tirocini, devono farsi rilasciare attestazione dell’istituto scolastico.

Nei casi di cui ai punti 6 e 7, i gestori devono farsi rilasciare copia di idonea certificazione attestante il grado di invalidità richiesto; nel caso di cui al punto 7 è necessario un documento comprovante che la persona accompagnata, con invalidità non inferiore all’80%, percepisca l’assegno d’accompagnamento.

Nel caso di cui al punto 8 i gestori devono farsi rilasciare idonea documentazione attestante l’organizzazione del soggiorno da parte degli enti pubblici locali (es.: copia deliberazione/determinazione dell'ente locale che approva e/o disciplina l'iniziativa).

Nel caso di cui al punto 11 i gestori devono farsi rilasciare copia della convenzione e/o di ogni altro atto dispositivo adottato da autorità pubbliche.

Come si paga

I soggetti che pernottano nelle strutture ricettive del Comune di Cesenatico corrispondono l’imposta al gestore della struttura stessa che provvede al relativo incasso rilasciandone quietanza.

Come versare al Comune l'imposta di soggiorno

I gestori delle strutture ricettive devono versare al Comune di Cesenatico le somme dovute con cadenza periodica, nel rispetto delle seguenti scadenze:

  • entro il 16 luglio (per l’imposta relativa ai mesi di maggio e giugno);
  • entro il 16 settembre (per l’imposta relativa ai mesi di luglio e agosto);
  • entro il 16 novembre (per l’imposta relativa al mese di settembre).
     

E' possibile procedere al versamento:
 

  • mediante F24, generabile dal gestionale StayTour. Il codice tributo da utilizzare per l'Imposta di Soggiorno è 3936;
  • mediante bonifico sul conto corrente dedicato (IBAN: IT 92 N 06230 24002 0000 3059 6244 - intestato a: Comune di Cesenatico  - Imposta di soggiorno – Tesoreria comunale).

Entro gli stessi termini previsti per il versamento i gestori delle strutture ricettive presentano al Comune di Cesenatico una dichiarazione bimestrale, dell'imposta tramite il gestionale StayTour, con il dettaglio mensile del numero degli ospiti, dei pernottamenti imponibili, dei soggetti esenti, dell'imposta dovuta  e degli estremi dei versamenti della medesima.

Ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 180 del D.L. 19 maggio 2020 n. 34 (cd. D.L. Rilancio), convertito con modificazioni nella L. 17 luglio 2020 n. 77, in caso di omesso, ritardato o parziale versamento dell’Imposta di Soggiorno l’Ente locale applica al gestore della struttura la sanzione amministrativa di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 471/1997.

Dichiarazione cumulativa

Ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 180 del D.L. 19 maggio 2020 n. 34 (cd. D.L. Rilancio), convertito con modificazioni nella L. 17 luglio 2020 n. 77, il gestore della struttura ricettiva deve presentare una dichiarazione cumulativa, esclusivamente in via telematica, normalmente entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto per il pagamento dell’imposta.

La dichiarazione cumulativa relativa all'anno d'imposta 2023, deve essere presentata telematicamente entro il 01/07/2024.

Il modello di dichiarazione e le relative istruzioni sono contenute nel D.M. Mef 29 Aprile 2022.

La compilazione e la trasmissione della dichiarazione cumulativa possono essere effettuate solo telematicamente attraverso il portale dell’Agenzia delle Entrate, direttamente dal soggetto obbligato, accedendo all’area riservata (http://www.agenziaentrate.gov.it/portale/area-riservata) o attraverso i soggetti intermediari individuati dalla legge.

Contatti Agenzia delle Entrate: - Numero verde: 800.90.96.96 (da telefono fisso); - altri numeri: 0696668907 (da cellulare - costo in base al proprio piano tariffario); +39 0696668933 (dall'estero - costo a carico del chiamante).

Al seguente link si trovano inoltre le risposte ai quesiti più ricorrenti (FAQ) sulla compilazione della dichiarazione telematica relativa agli anni di imposta 2020 e 2021, pubblicate dal Ministero dell’Economia e delle Finanze: https://www.finanze.gov.it/export/sites/finanze/.galleries/Documenti/Fiscalita-locale/FAQ-Dichiarazione-imposta-di-soggiorno.-19.09.2022.pdf

Si ricorda che, per l’omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del gestore della struttura ricettiva è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria pari al 100% del tributo dovuto.

Per la Corte dei Conti Sezione Emilia Romagna, le modifiche normative introdotte nel 2020 non hanno fatto venir meno la natura di agente contabile del gestore, con conseguente obbligo di presentazione anche del conto giudiziale dell'agente contabile (cd. Mod. 21) entro il 30 gennaio dell'anno successivo.

 

Procedimenti e modulistica
 
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