Ai sensi della Legge n. 160/2019, art. 1, commi da 816 a 847, a decorrere dal 1° gennaio 2021, l’imposta comunale sulla pubblicità (ICP), i diritti sulle pubbliche affissioni (DPA) così come il canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP), sono abrogati.
In sostituzione, il Comune, entro il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2021-2023 (quindi attualmente entro il 31/03/2021) istituirà e approverà i Regolamenti e le Tariffe relative ai nuovi:
- canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (Canone Unico Patrimoniale);
- canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati (Canone Mercatale).
Nel frattempo, con Deliberazione di Giunta Comunale n. 9 del 20/01/21 è stata stabilita la sospensione provvisoria del pagamento dei nuovi canoni patrimoniali di cui sopra fino al 31/05/2021. Solo ai richiedenti servizi di pubbliche Affissioni (e concessioni temporanee per cantieri e lavori stradali) verrà richiesto un versamento, a titolo cauzionale, commisurato ai diritti (e canoni) applicati fino al 31/12/2020, salvo conguaglio con il canone che verrà definitivamente approvato.
Per richiedere eventuali autorizzazioni/concessioni in materia di esposizione pubblicitaria e pubbliche affissioni (così come per l’occupazione suolo) è stato stabilito di procedere con le modalità operative utilizzate fino al 31/12/2020, finché non saranno approvate le nuove disposizioni.
Una volta che saranno deliberati i Regolamenti di cui sopra e le Tariffe per l’anno 2021, l’Ufficio provvederà a darne comunicazione ai soggetti interessati, specificando gli importi dovuti e le modalità per effettuare il pagamento.
"Disposizioni precedenti (fino al 31/12/2020)"
L’imposta comunale sulla pubblicità è il tributo locale dovuto per la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visive o acustiche, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, o percepibile da tali luoghi.
Oggetto dell’Icp è il mezzo utilizzato per diffondere il messaggio pubblicitario.
E' tenuto al pagamento dell'imposta sulla pubblicità colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso. E' solidalmente obbligato al pagamento dell'imposta colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.
Sono esenti dall'imposta:
- la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
- gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, o in mancanza nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
- la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;
- la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
- la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerente l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
- la pubblicità esposta all'interno delle vetture ferroviarie, degli aerei e delle navi, ad eccezione dei battelli di cui all'art. 13 D.Lgs. 507/1993;
- la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;
- le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
- le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie.
L’imposta non è dovuta per le insegne di esercizio(*) di attività commerciali e di produzione di beni e servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l’attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a cinque metri quadrati.
(*) Definizione di “insegna di esercizio” ricavata dal Regolamento di esecuzione ed attuazione del nuovo codice della strada di cui al D.P.R. 16/12/92 n. 495, come sostituito dall’art. 37 del D.P.R. 16/09/96 n. 610: “Si definisce insegna di esercizio la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell’attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta.”
Per l’anno 2020, con Delibera di G.C. n. 329 del 18/12/2019 sono state confermate le tariffe già deliberate per l’anno 2019.
I versamenti relativi all'imposta devono essere effettuati mediante modello F24. Il codice tributo da utilizzare è il 3964.
L'imposta si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica nella quale è circoscritto il mezzo pubblicitario, indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.
Le superfici inferiori a un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato; non si applica l'imposta per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.
Per i mezzi pubblicitari polifacciali l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.
I festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.
La tariffa dell'imposta è ridotta alla metà per la pubblicità:
- effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
- relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
- relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.
E’ prevista altresì una maggiorazione stagionale del 50%, dal 15/05 al 15/09, per i mezzi pubblicitari di carattere commerciale.
Prima di iniziare la pubblicità, il contribuente è tenuto a presentare al Comune apposita dichiarazione anche cumulativa, su modello predisposto e messo a disposizione dallo stesso, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati. In caso di variazione della pubblicità, che comporti la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova imposizione, deve essere presentata nuova dichiarazione.
In assenza di variazioni la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi; tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento della relativa imposta effettuato entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.
La dichiarazione a carattere temporaneo scade automaticamente alla data indicata e, pertanto, in caso di rinnovo occorre produrre una nuova dichiarazione.
In caso di omessa presentazione della dichiarazione, la pubblicità di cui agli articoli 12, 13 e 14, commi 1, 2 e 3 (ordinaria, con veicoli, tramite pannelli luminosi e proiezioni), si presume effettuata in ogni caso con decorrenza dal primo gennaio dell'anno in cui è stata accertata; per le altre fattispecie la presunzione opera dal primo giorno del mese in cui è stato effettuato l'accertamento.
Per la pubblicità permanente, ovvero di durata superiore all’anno solare, il pagamento dell’imposta va eseguito entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento. Per importi superiori ad euro 1.549,37 è possibile eseguire il versamento in nn. 4 rate alle scadenze 31/01, 31/03, 30/06, 30/09.
In caso di pubblicità temporanea, ovvero di durata inferiore all’anno solare, il pagamento è contestuale alla dichiarazione e comunque antecedente la data di inizio dell’esposizione.
Capo I del D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507 (ai sensi dell’art. 4, comma 3-quater del D.L 162 del 30/12/2019, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 8 del 28/02/2020, non ha effetto per l’anno di imposta 2020 l’abrogazione del Capo I del D.Lgs. 507/1993 disposta dall’art. 1, c. 847 della L. 160/2019)
Regolamento Comunale per l’applicazione dell’imposta comunale sulla pubblicità e per l’effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni, approvato con Delibera C.C. n. 89 del 15/07/1994 e ss.mm.ii.
lunedì-venerdi 10:00 - 12:00 martedì 15:30 - 17:00