- Cos'è
Chiunque, a qualsiasi titolo, dà alloggio ovvero ospita uno straniero non comunitario o apolide, anche se parente o affine, o lo assume per qualsiasi causa alle proprie dipendenze o gli cede la proprietà o il godimento di beni immobili, rustici o urbani, posti nel territorio dello Stato, è tenuto a darne comunicazione scritta, entro 48 ore, all'autorità locale di pubblica sicurezza. La comunicazione comprende, oltre alle generalità del denunciante, quelle dello straniero o apolide, gli estremi del passaporto o del documento di identificazione che lo riguardano, l'esatta ubicazione dell'immobile ceduto o in cui la persona è alloggiata, ospitata o presta servizio. E' necessario presentare la comunicazione su apposito modulo reperibile in allegato o presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico
ATTENZIONE: per la comunicazione di ospitalità di profughi Ucraini deve essere utilizzato l'apposito modulo predisposto.
- Modalità recupero informazioni propri procedimenti in corso
- contattando l'ufficio
- Modalità per l'effettuazione dei pagamenti
Il servizio è gratuito
- Tempi
La comunicazione deve essere presentata entro 48 ore dalla data di consegna dell'immobile preferibilmente a mezzo pec a cesenatico@cert.provincia.fc.it o tramite lo sportello telematico
Alla comunicazione devono essere allegate le fotocopie del documento di identità del cedente dichiarante e del cessionario.
- Dove rivolgersi
solo per informazioni: all' URP nei seguenti orari: Dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 13:00, martedì dalle 15:30 alle 17:00, sabato dalle 10:00 alle 12:00
- Documenti da presentare
fotocopia del documento di identità del dichiarante e fotocopia del passaporto o del permesso di soggiorno del cessionario
- Normativa di riferimento
art. 7, D.Lgs 286/1998 modificato dalla L. 189/2002
- Note
La DICHIARAZIONE DI OSPITALITA' DELLO STRANIERO è un adempimento derivante dall'art.7 del Decreto legislativo 286/98, c.d. Testo Unico sull'Immigrazione che impone a chiunque offra qualsiasi forma di alloggio od ospitalità ad uno "straniero od apolide", di darne comunicazione all' Autorità locale di Pubblica Sicurezza. Occorre precisare immediatamente che per "straniero" si intende esclusivamente il cittadino extracomunitario. DIFFERENZA TRA CESSIONE FABBRICATO E COMUNICAZIONE DI OSPITALITA' La norma sulla dichiarazione di cessione fabbricati ha valenza generale, ovvero pone un obbligo a carico di "chiunque ceda" a vantaggio di qualsivoglia persona, mentre la normativa dichiarazione di ospitalità non si riferisce al solo caso della cessione ma anche a qualsiasi forma di alloggio od ospitalità, nei confronti di uno "straniero od apolide".