IMU - ISCOP 2020 - Comune di Cesenatico (FC)

Notizie - Comune di Cesenatico (FC)

IMU - ISCOP 2020

 

Aliquote, scadenze, pagamenti e novità 2020

 

A decorrere dall’anno 2020, la normativa di riferimento per l’IMU è la Legge n. 160 del 27 dicembre 2019, art. 1, commi 739-783. Il metodo di calcolo delle rate di acconto e saldo dell’IMU è stato modificato.

 

La rata di acconto 2020, con scadenza 16 giugno 2020, deve essere calcolata nella misura pari al 50% di quanto versato nell’intero anno 2019 a titolo di IMU e TASI. Il versamento della prima rata è pari all'imposta dovuta per il primo semestre 2020 (si dovrà cioè tener conto delle variazioni intervenute nel primo semestre 2020) ma si dovranno applicare le aliquote (ed eventualmente le detrazioni, se spettanti) in vigore per l’anno 2019.

 

Resta invariata la modalità di pagamento del tributo, che deve essere effettuato mediante compilazione del modello F24, nel quale andrà indicato l’anno di imposta 2020, il codice Comune C574 e il codice tributo IMU.

 

Alcune delle principali novità 2020:

  • l’unità immobiliare posseduta nel territorio italiano a titolo di proprietà o usufrutto dai cittadini italiani residenti all’estero ed iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (A.I.R.E.) che siano già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, non è più equiparata all’abitazione principale e pertanto sulla stessa dovrà essere versata l’IMU 2020 con l’aliquota ordinaria prevista per le unità immobiliari tenute a disposizione. Per la stessa unità immobiliare inoltre dovrà di conseguenza anche essere versata l’ISCOP 2020;
  • gli immobili che fino al 2019 erano assogettati a TASI, dal 2020 devono versare l’IMU e l’ISCOP (la Tasi, dal 2020, è stata abolita).  Rientrano in questa casistica i:
  • fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, co. 3-bis, del D.L. n. 557/1993 (conv.con mod. L. n.133/1994) – (codice tributo IMU: 3913; codice tributo ISCOP: 3926);                                                                              
  • fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita (c.d. “beni merce”) fintanto che permane tale destinazione e purché non siano in ogni caso locati - (codice tributo IMU: 3918 o 3930 (in base alla cat. catastale); codice tributo ISCOP: 3926);

Per tali immobili l’aliquota da applicare per l’acconto IMU è pari all’ 1 per mille (quella prevista per il 2019 per la Tasi). L’aliquota ISCOP da applicare è pari allo 0,5 per mille).

  • l’art. 177 del D.L. 34/2020 - Decreto Rilancio (che dovrà essere convertito in Legge quindi potrebbe essere modificato), in considerazione degli effetti connessi all'emergenza sanitaria da Covid-19, per l'anno 2020 ha previsto agevolazioni IMU per il settore turistico. In particolare ha stabilito che non è dovuta la prima rata IMU 2020 relativa a:
    • immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;
    • immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e immobili degli agriturismo, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventu', dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle1 attività ivi esercitate (con riferimento alle “case e appartamenti per vacanze” non si tratta quindi delle abitazioni tenute a disposizione ma ci si riferisce solo ad immobili nei quali comunque viene gestita un’attività da parte dei proprietari);
  • in presenza di più soggetti passivi con riferimento ad un medesimo immobile, ognuno è titolare di un’autonoma obbligazione tributaria e nell’applicazione dell’imposta si tiene conto degli elementi soggettivi ed oggettivi riferiti ad ogni singola quota di possesso anche nei casi di applicazione delle esenzioni o agevolazioni (L. n. 160/2019, art. 1, c.743).

Ai sensi della normativa vigente, il Comune adotterà apposito regolamento e aliquote IMU per l’anno di imposta 2020 entro il 31 luglio 2020.

 

Occorre evidenziare che al momento del versamento dell’acconto il Comune di Cesenatico ha già pubblicato sul sito www.finanze.gov.it le aliquote IMU 2020 ma tali aliquote sono state approvate prima dell’entrata in vigore della legge n. 160 del 2019 pertanto dovranno essere nuovamente deliberate. Nonostante l’intenzione dell’Amministrazione sia quella di mantenere anche per l’anno 2020 le stesse aliquote vigenti nel 2019, dovranno essere previste le aliquote IMU 2020 da applicare in relazione ai fabbricati rurali ad uso strumentale e ai fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita (c.d. “beni merce”), di cui si è detto sopra. Anche per tali tipologie di immobili comunque l’intenzione è quella di deliberare ai fini IMU 2020 le medesime aliquote previste nel 2019 ai fini TASI.

E’ in ogni caso opportuno considerare per l’acconto le aliquote dell’IMU vigenti nel 2019 e attendere il 28 ottobre 2020 (termine per la pubblicazione sul sito www.finanze.gov.it delle aliquote IMU 2020), per verificare quale siano quelle definitivamente adottate, al fine del corretto versamento della rata di saldo, a conguaglio del dovuto per il 2020, avente scadenza 16 dicembre 2020.

Si ricorda che anche per l'anno di imposta 2020 è stata confermata l' ISCOP, finalizzata alla realizzazione di opere pubbliche; la base imponibile è la stessa dell'IMU e anche il versamento dell'ISCOP deve essere eseguito in autoliquidazione, in due rate, entro i termini di versamento previsti per il pagamento dell'IMU, applicando un'aliquota fissa pari allo 0,5 per mille.

Il contribuente deve eseguire i versamenti dei due tributi IMU e ISCOP utilizzando codici tributo distinti. Entrambi i tributi sono in autoliquidazione e l'ente impositore no invierà alcuna lettera o bollettino precompilato.

Pubblicato il 
Aggiornato il