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Elezioni Trasparenti

L’articolo 1, comma 14, della legge 9 gennaio 2019, n. 3, ha stabilito – in occasione dello svolgimento delle competizioni elettorali di qualunque genere (escluse le elezioni amministrative per i comuni sotto i 15.0000 abitanti) – l’obbligo, per i partiti, movimenti politici, liste o candidati collegati che si presentino alle elezioni, di pubblicare sul proprio sito internet, per ciascun candidato, il curriculum vitae e il relativo certificato penale rilasciato dal casellario giudiziale. In merito si specifica che i certificati oggetto di pubblicazione sono quelli previsti dall’articolo 24 del D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313 (certificati richiesti dagli interessati).

L’obbligo di pubblicazione deve essere adempiuto entro il 14° giorno antecedente la data dell’elezione.

Non è richiesto il consenso degli interessati.

Il certificato penale deve essere rilasciato dal casellario giudiziale non prima di 90 giorni dalla data fissata per la consultazione elettorale.

Se la richiesta del certificato penale è effettuata per ottemperare a tale obbligo, le imposte di bollo e le altre spese sono ridotte della metà:

Ai sensi del primo periodo del successivo comma 15 del suddetto articolo 1, anche il comune, entro il settimo giorno antecedente la data dell’elezione deve pubblicare, all’interno di un’apposita sezione denominata “Elezioni trasparenti” del sito internet e in maniera facilmente accessibile, i medesimi documenti (curriculum vitae e certificato penale di ciascun candidato ammesso, ivi compreso il candidato alla carica di sindaco), già precedentemente pubblicati nel sito internet del partito, movimento politico o lista

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