LOCAZIONE BREVE - Comune di Cesenatico (FC)

Notizie - Comune di Cesenatico (FC)

LOCAZIONE BREVE

 

Con riferimento alla circolare regionale (illustrativa della L.R. 10/2025, in tema di "locazione breve"), prot. 0421282.U del 22.04.2026, la Regione Emilia Romagna ha dettato specifiche, in merito al mutamento di destinazione d'uso, applicabili nella fase transitoria, in attesa delle eventuali varianti allo strumento urbanistico da parte dei Comuni;

in sintesi, esclusivamente ai fini della modifica di destinazione d'uso, si riassumono i seguenti punti essenziali (si allegano alla presente i link per una esaustiva consultazione dei testi integrali regionali):

1) per le nuove attività di "locazione breve" (pertanto avviate in data successiva al 19.12.2025), il previsto cambio di destinazione d'uso, verso la funzione turistico-ricettiva di "locazione breve", è sempre consentito negli ambiti territoriali (PUG) in cui sono ammesse la destinazione funzionale turistico-ricettiva o la destinazione funzionale residenziale;

2) la modifica di destinazione d'uso, con o senza opere, senza incremento del carico urbanistico, è soggetta alla presentazione di CILA (art. 7, comma 5, lettera d, della L.R. 15/2013);

3) la modifica di destinazione d'uso, con o senza opere, con incremento del carico urbanistico è soggetta alla presentazione di SCIA (art. 13, comma 1, lettera e, della L.R. 15/2013);

4) la modifica di destinazione d'uso, con o senza opere, negli immobili compresi nella zone omogenee  A,  è soggetta alla presentazione di SCIA  (art. 13, comma 1-bis, della L.R. 15/2013 e art. 1, comma 1, lett. c) del DPR 380/2001); 

5) la modifica di destinazione d'uso non è soggetta al versamento di oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, né alla monetizzazione per dotazioni territoriali pubbliche (comma 3, Allegato 1);

6) resta ferma la corresponsione del costo di costruzione (QCC) dovuto per le eventuali opere che accompagnino il mutamento d'uso;

7) il ripristino dell'uso abitativo avviene senza necessità di alcun titolo abilitativo edilizio e in esonero dal pagamento del contributo di costruzione; è necessaria una comunicazione amministrativa (allo Sportello Unico) esclusivamente ai fini dell'accertamento della destinazione d'uso legittimata;

8) i locali da destinare a "locazione breve" dovranno avere i requisiti di cui al D.M. Sanità 5 luglio 1975 (art. 6, comma 3); pertanto non sono applicabili i requisiti derogatori di cui all'art. 23-bis della L.R. 15/2013; il comma 5 dell'Allegato 1 prevede ulteriore requisiti necessari per le unità immobiliari da destinare a "locazione breve" (stato legittimo, sicurezza, igiene, salubrità, efficienza energetica, conformità degli impianti, rispetto degli obblighi di infrastrutturazione digitale);

9) è fatto divieto di utilizzo con finalità di "locazione breve" di locali e spazi aventi carattere accessorio o di servizio (quali garage, cantine, etc..), ai sensi delle definizioni tecniche uniformi (DTU) regionali (art. 6, comma 4).

 

Allegato 1 - illustrazione L.R. 19 DICEMBRE 2025 n. 10 

Allegato 2 - Schema applicativo

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