Autovelox - Comune di Cesenatico (FC)

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AUTOVELOX

Postazione fissa per il rilevamento della velocità

Sul territorio comunale di Cesenatico, la Polizia Locale ha installato una postazione fissa per il rilevamento della velocità sulla strada statale Adriatica n.16 al  Km 180+700 dove vige il limite di velocità di 50Km/h stabilito da A.N.A.S. ente concessionario della strada:

L'apparecchiatura controlla solo la corsia nella direzione di marcia da Rimini verso Ravenna

La rilevazione delle infrazioni è gestita direttamente dalla Polizia Locale (Ufficio Verbali), ed e' possibile visionare online i fotogrammi e il verbale dell'infrazione commessa.

Tolleranza: è prevista la tolleranza del 5% ex art. 345, comma 2  del regolamento di esecuzione del Codice della Strada.
Decreto prefettizio: l'installazione della postazione fissa è stata autorizzata, dopo specifica relazione tecnica della Polizia stradale di Stato, con Decreto del Prefetto della Provincia di Forli'-Cesena.
Segnaletica: sul posto dove era già presente segnaletica di limite di velocità,  é stata installata idonea cartellonistica di presegnalazione di "controllo elettronico della velocità" e della presenza del sistema di rilevamento fisso, nel rispetto delle distanze stabilite dal Decreto Interministeriale 15/08/2007, Legge 120 del 25/07/2010 e Decreto Ministeriale 282 del 13/06/2017.
Sanzioni: le sanzioni per eccesso di velocità  ai sensi dell'art.142 del Codice della strada sono state ripartite in quattro fasce a seconda della velocità accertata in eccesso rispetto al limite; sono previste sanzioni accessorie (ritiro, sospensione o revoca della patente) e decurtazione punti solo per le ipotesi più gravi:

  • 1° fascia: superamento del limite di velocità di non oltre 10 km/h (art.142, c.7) non prevede nè decurtazione di punti dalla patente, né sanzione accessoria;
  • 2° fascia: superamento del limite di velocità di oltre 10 km/h ma di non oltre 40 km/h (art. 142, c. 8) prevede la decurtazione di 3 punti dalla patente e nessuna sanzione accessioria;
  • 3° fascia: superamento del limite di velocità di oltre 40 km/h ma di non oltre 60 km/h (art. 142, c. 9) prevede la sanzione accessoria della sospensione della patente da 1 a 3 mesi e la decurtazione di 6 punti dalla patente;
  • 4° fascia: superamento del limite di velocità di oltre 60 km/h (art. 142, c. 9 bis) prevede la sanzione accessoria della sospensione della patente da 6 a 12 mesi e la decurtazione di 10 punti dalla patente.
  1° fascia

2°fascia

3° fascia 4° fascia
Superamento del limite di velocità   fino a 10 Km/h tra 10,1 e 40 Km/h tra 40,1 e 60 Km/h oltre 60 Km/h
Sanzione in € se il pagamento avviene entro 5 gg  dalla notifica del verbale. Riduzione dell'importo 30% 29,40 121,10 Non prevista la riduzione 30% Non prevista la riduzione 30%
Sanzione in € se il pagamento avviene tra il 5° e il 60° gg dalla notifica del verbale 42,00 173,00 543,00 845,00
punti decurtati   3 6 10
Sospensione patente NO NO

SI (da 1 a 3 mesi)

SI (da 6 a 12 mesi)

Le sanzioni sono inoltre:

  • aumentate di un terzo se le violazioni sono commesse in orario notturno  (dalle 22 alle 06)
  • raddoppiate in caso di superamento dei limiti di velocità inerenti particolari veicoli :
    • autoveicoli o motoveicoli utilizzati per il trasporto delle merci pericolose,
    • autoveicolo più un rimorchio,
    • autobus,
    • autoveicoli destinati al trasporto di cose o ad altri usi, di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t,
    • mezzi d'opera quando viaggiano a pieno carico.

Decurtazione punti:  quando la violazione prevede una decurtazione punti e/o la sospensione della patente, è previsto anche per il proprietario del veicolo , di comunicarie i dati del conducente tramite l'apposito modulo allegato al verbale. Per ulteriori informazioni  vedi pagina dedicata.

Approvazione - omologazione dell'autovelox

Il corretto funzionamento dell’autovelox fisso, a prescindere dalla controvertibile distinzione tra approvazione e omologazione, è sancito nella legge 168 del 2002  (norma così detta speciale che prevale, anche per successione temporale, su quella ordinaria del Codice della strada) che all’art. 4 comma 3 consente l’utilizzo, in postazione di controllo fissa, sulle strade di tipo A (autostrade), B (strade extraurbane principali) e su tutte quelle individuate dal Prefetto, degli strumenti approvati oppure omologati ai sensi dell’articolo 45 del Codice della strada.  

Documentazione:

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